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Sez. 5, Sentenza n. 7166 del 16/05/2002 (Rv. 554479 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Accademia Nazionale dei Lincei - Esenzione personale dall'imposta - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554479-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE

In tema di imposte ipotecaria e catastale, in base all'art. 78 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sull'imposta di registro, cui rinvia l'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 si applicavano sino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974: ne consegue che, dopo tale ultima data, non è più operante, quanto alle imposte in questione, l'esenzione personale da ogni imposta presente o futura prevista, in favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dall'art. 3 del D.Lgs. luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, atteso che il testo del citato art. 78 non ne consente un'interpretazione riduttiva, che comporti la sopravvivenza di esenzioni di carattere personale, e che l'intento della riforma del 1972 era anche quello di bonificare l'ordinamento da tutte le esenzioni o riduzioni di imposta, ad eccezione di quelle che il legislatore riteneva espressamente di introdurre o di confermare.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 78, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)