Sez. 5, Sentenza n. 4885 del 27/02/2013 (Rv. 625448 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Accademina Nazionale dei Lincei - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'esenzione da ogni imposta, prevista dall'art. 3 d.lgs. lgt. 28 settembre 1944, n. 359, in favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, non può essere fatta valere in riferimento all'ICI, in quanto il carattere della disciplina dell'imposta ed il sistema delle esenzioni, nel testo applicabile "ratione temporis", inducono a ritenere che l'elenco di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sia esaustivo e quindi incompatibile, alla stregua dell'art. 15 delle preleggi, con l'esenzione personale riconosciuta dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944, da ritenersi sul punto tacitamente abrogato.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)