Sez. 1, Sentenza n. 5048 del 09/04/2002 (Rv. 553604 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Espulsione dello straniero - Ricorso ex art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 - Dichiarazione di incompetenza del tribunale - Rimedio esperibile - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento con cui il tribunale, adito con ricorso ex art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 avverso il decreto di espulsione dello straniero emesso dal prefetto, dichiara la propria incompetenza non è impugnabile con istanza di regolamento (necessario) di competenza, bensì con ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. (il quale, del resto, al primo comma, n. 2, prevede proprio la deduzione delle questioni riguardanti la competenza allorché non sia prescritto il regolamento di competenza), che costituisce l'unico mezzo di impugnazione ammesso, avverso la decisione sul ricorso in questione, dall'art. 13 bis, ultimo comma, D.Lgs. cit., introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)