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Sez. 1, Sentenza n. 5244 del 21/04/2000 (Rv. 535929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Sindacato del pretore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Reclamo avverso la decisione pretorile - Necessità - Immediato ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - "Ius superveniens" costituito dal D.Lgs. n. 113 del 1999 - Non reclamabilità della decisione pretorile e ricorribilità ordinaria per cassazione - Configurabilità - Applicabilità delle nuove regole sul regime impugnatorio con riguardo alle decisioni avverso le quali la previgente impugnazione sia già stata proposta o non sia più proponibile per il decorso dei termini previsti - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Nel vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998, il regime impugnatorio del provvedimento pretorile emesso sul ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero era regolato dall'art. 11 della legge n. 40 del 1998, recante disposizioni interamente riprodotte dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 286, che prevedeva, in forza del rinvio agli artt. 737 e segg. cod.proc. civ., la reclamabilità del provvedimento stesso innanzi al tribunale, e la ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. della sola decisione al riguardo adottata dal tribunale. Tale regime è stato radicalmente mutato con l'art. 4 del D.Lgs. 13 Aprile 1999, n. 113, che ha introdotto l'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, in forza del quale è esclusa la reclamabilità del provvedimento pretorile in questione, ammettendosene la ricorribilità ordinaria per cassazione. Peraltro, le nuove regole, in ossequio al principio secondo il quale gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente al tempo del compimento degli stessi, non possono trovare applicazione con riguardo alle decisioni avverso le quali, al momento della entrata in vigore delle stesse, la impugnazione sia già stata proposta (secondo il regime previgente), ovvero non sia più proponibile per il decorso dei termini previsti.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)