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Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990 (Rv. 469090 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469090-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - RAPPORTI.*

In materia di distanze legali fra costruzioni, il principio per cui, anche nella sopraelevazione, la distanza prescritta dalla legge (o dai regolamenti integrativi della stessa), va osservata arretrando con il proprio edificio quanto occorre per rispettarla, deve essere armonizzato con quello della prevenzione, in forza del quale il proprietario che costruisce per primo regola le costruzioni in epoca successiva. Conseguentemente, mentre il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, alla scelta operata originariamente, di guisa che ogni parte dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, a ciò non può frapporre ostacoli il confinante (cosiddetto prevenuto), che, se a sua volta abbia costruito in aderenza fino all'altezza inizialmente raggiunta dal preveniente, ha diritto di sopraelevare soltanto sul confine, ovvero a distanza da questo (e, quindi, dalla eventuale sopraelevazione del preveniente) pari a quella globale minima di legge o dei regolamenti. (Conf 4134/81, mass n 414802; (Conf 1312/69, mass n 339998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)