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Sez. 2, Sentenza n. 4134 del 25/06/1981 (Rv. 414802 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - PROSECUZIONE IN ALTEZZA DEL FABBRICATO DA PARTE DEL PREVENIENTE - CONFORMITA DELL'IMMOBILE AL CRITERIO DI PREVENZIONE ADOTTATO ALLA BASE DI ESSO - NECESSITA - OSTACOLI DA PARTE DEL CONFINANTE COSIDDETTO PREVENUTO COSTRUENTE IN ADERENZA FINO ALL'ALTEZZA INIZIALMENTE RAGGIUNTA DAL PREVENIENTE - INAMMISSIBILITA - DIRITTO DI SOPRAELEVARE DEL PREVENUTO MEDESIMO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414802-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - PROSECUZIONE IN ALTEZZA DEL FABBRICATO DA PARTE DEL PREVENIENTE - CONFORMITA DELL'IMMOBILE AL CRITERIO DI PREVENZIONE ADOTTATO ALLA BASE DI ESSO - NECESSITA - OSTACOLI DA PARTE DEL CONFINANTE COSIDDETTO PREVENUTO COSTRUENTE IN ADERENZA FINO ALL'ALTEZZA INIZIALMENTE RAGGIUNTA DAL PREVENIENTE - INAMMISSIBILITA - DIRITTO DI SOPRAELEVARE DEL PREVENUTO MEDESIMO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

In materia di distanze legali tra costruzioni, il principio per cui, nella sopraelevazione, la distanza prescritta dalla legge (o dai regolamenti integrativi della stessa) va osservata arretrando con il proprio edificio quanto occorre per rispettarla deve essere armonizzato con quello della prevenzione, in forza del quale il proprietario che costruisce per primo regola le costruzioni in epoca successiva. Conseguentemente, mentre il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, alla scelta operata originariamente, di guisa che ogni parte dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, a cio non puo frapporre ostacoli il confinante (cosiddetto prevenuto), che, se a sua volta abbia costruito in aderenza fino all'altezza inizialmente raggiunta dal preveniente, ha diritto di sopraelevare soltanto sul confine, ovvero a distanza da questo (e, quindi, dalla eventuale sopraelevazione del preveniente) pari a quella globale minima di legge o dei regolamenti integrativi di essa. (V 1395/76, mass n 380105; (V 3784/68, mass n 337181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)