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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016 (Rv. 639782 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedura fallimentare - Morte dell'imprenditore fallito - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639782-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)