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Sez. 1, Sentenza n. 23234 del 22/05/2002 Cc. (dep. 17/06/2002) Rv. 221645 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Autorizzazione ad imputato agli arresti domiciliari a cure mediche esterne - Competenza - Appartenenza al magistrato di sorveglianza - Esclusione - Appartenenza al giudice che procede - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221645-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Appartiene al giudice che procede la competenza ad autorizzare l'allontanamento dal domicilio per cure mediche di imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto la disposizione dell'art. 11, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), richiamato dall'art. 240 disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce la competenza del magistrato di sorveglianza a disporre il trasferimento in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, riguarda esclusivamente i detenuti ristretti in istituti penitenziari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)