Sez. 1 - , Sentenza n. 21561 del 13/07/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279396 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Autorizzazione al ricovero del detenuto in strutture sanitarie esterne - Art. 11, comma quarto, ord. pen. - Competenza del "giudice che procede" - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di custodia cautelare, la competenza a disporre il trasferimento del detenuto in strutture sanitarie esterne successivamente all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 11, comma quarto, ord. pen., appartiene al giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento di cognizione, e non a quello del procedimento incidentale "de libertate", e ciò anche nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)