Sez. L - , Sentenza n. 14198 del 04/06/2018 (Rv. 648990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine - Assunzioni per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratto a termine nel settore del turismo, l'assunzione diretta di manodopera prevista dalla contrattazione collettiva ex art. 23, comma 3, della l. n. 56 del 1987, è ammessa per l'esecuzione di speciali servizi che, pur prevedibili e programmabili in quanto resi soprattutto in determinati periodi dell'anno e con particolare frequenza, specie in aziende di grandi dimensioni, non siano tuttavia né quotidiani né abbiano caratteristiche sempre uguali, così da richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno per i servizi ordinari. (In applicazione di tale principio - ritenuto valido anche nella vigenza dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 78 del c.c.n.l. settore turismo 2002/2005 e 62 del c.c.n.l. AICA, riproduttivi del citato art. 23 in ordine al concetto di servizi speciali - la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il termine apposto a "contratti extra" della durata di un giorno).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)