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Sez. L, Sentenza n. 27136 del 04/12/2013 (Rv. 628927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Condizioni - Adibizione ad attività ordinaria e per una durata giornaliera - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di contratto a termine nel settore del turismo, l'assunzione diretta di manodopera prevista dalla contrattazione collettiva ex art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ("ratione temporis" applicabile), è ammessa per l'esecuzione di speciali servizi che, pur prevedibili e programmabili in quanto resi soprattutto in determinati periodi dell'anno e con particolare frequenza, specie in aziende di grandi dimensioni, non siano tuttavia né quotidiani né abbiano caratteristiche sempre uguali, così da richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno per i servizi ordinari. Ne consegue la legittimità dell'assunzione a termine di durata giornaliera di personale aggiuntivo, ancorché i lavoratori siano adibiti allo svolgimento dell'attività ordinaria dell'azienda, incrementata a causa della presenza di gruppi di turisti, dovendosi intendere per esigenza straordinaria sia quella non prevedibile in assoluto che quella non prevedibile e fronteggiabile con l'organico normale, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, a causa delle sue caratteristiche e dimensioni.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)