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Sez. L, Sentenza n. 1006 del 08/02/1985 (Rv. 439153 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ART. 1708 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439153-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ART. 1708 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PORTATA.*

La disposizione dell'art. 1708 cod. civ. - secondo cui il mandato comprende non solo gli Atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro conferimento - trova applicazione anche nei riguardi della procura ad litem, ma ciò importa soltanto che il giudice, nell'interpretare il contenuto della procura al difensore, deve tener conto del rapporto controverso e del risultato che la parte si proponeva di conseguire con lo esperimento dell'Azione giudiziaria (o con la resistenza ad essa), mentre per quanto attiene alla rappresentanza in giudizio si deve riferire comunque ai poteri che competono ordinariamente al procuratore nel processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)