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Sez. 1, Sentenza n. 12904 del 18/12/1995 (Rv. 495117 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procuratore legale del fallimento - Poteri - Estensione - Disciplina ex art. 1708 cod. civ. - Applicabilità - Potere di nomina di un consulente di parte - Configurabilità - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495117-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

I poteri del procuratore legale del fallimento - una volta che sia stato nominato dal curatore su autorizzazione del giudice delegato - non differiscono da quelli ordinari, previsti in linea generale dall'art. 84 cod. proc. civ., ed i rapporti tra il professionista ed il fallimento sono retti dall'art. 1708 cod. civ. - applicabile anche con riguardo alla procura "ad litem" -, a norma del quale il mandato al procuratore - difensore, che conferisce il potere di conduzione della lite; si estende anche agli atti necessari al compimento dell'incarico, secondo un apprezzamento tecnico rientrante nei poteri del legale per l'ordinaria conduzione del processo, tra i quali rientra la nomina di un consulente di parte, a norma dell'art. 87 cod. proc. civ., senza che sia necessaria né la nomina della parte in senso sostanziale, né un mandato "ad hoc" della stessa, né, infine, l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi della scelta di un difensore tecnico ausiliare del legale, non già di un ausiliare del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)