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Sez. 1, Sentenza n. 34 del 05/01/1967 (Rv. 325649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE - DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IMPOSTA SUPPLETIVA.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325649-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - CONDANNA ALLE SPESE - DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IMPOSTA SUPPLETIVA.*

La norma dell'art.148 della legge di registro (che non consente la condanna dell' amministrazione delle Finanze dello stato alle spese del giudizio, in caso di sua soccombenza, quando il contribuente abbia promosso l'Azione giudiziaria prima di ricorrere in via amministrativa o prima del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso) non trova applicazione quando si tratti di opposizione ad imposta suppletiva, proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale e questa non sia stata comunque revocata prima della scadenza di detto termine. (Conf.321083 in questa rivista e 671-65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)