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Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/11/1971 (Rv. 354834 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354834-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*

La norma dell'art 148 della legge di registro, secondo cui l'amministrazione finanziaria non puo essere condannata al rimborso delle spese di lite in caso di soccombenza ove l'Azione giudiziaria sia promossa senza previo ricorso in via amministrativa o prima del decorso di novanta giorni dalla presentazione di esso, non e applicabile quando la Azione giudiziaria, ancorche proposta intempestivamente, sia stata tuttavia portata alla decisione del giudice dopo il termine di novanta giorni senza che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento conforme a giustizia. (Conf 2318'70, mass n 348511; 2779'69, mass n 342519; 34'67, mass n 325649; 538'66, mass n 321083; 674'65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)