diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26519 del 12/12/2011 (Rv. 620609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Bene indiviso caduto nella massa fallimentare - Istanza del comproprietario non fallito di sospensione della vendita della quota indivisa - Rigetto - Ricorso per cassazione da parte del comproprietario - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il provvedimento con cui il tribunale respinga il reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato di rigetto dell'istanza del comproprietario, non fallito, di sospensione della vendita di quota dell'immobile indiviso caduta nella massa fallimentare, sino alla definizione del giudizio di divisione, non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento che non pregiudica i suoi diritti di comproprietario, atteso che la vendita di quota indivisa, a differenza della separazione in natura, non determina alcuna divisione del compendio comune, né comporta restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poiché il rapporto di comunione non viene sciolto e la successiva divisione investe necessariamente anche la quota espropriata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 601 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)