Sez. 1, Sentenza n. 6253 del 09/07/1996 (Rv. 498451 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Cessione dei beni ai creditori - Vendita della quota indivisa - Reclamo al tribunale proposto dal comproprietario - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. proposto dal comproprietario del bene contro la pronunzia di inammissibilità emessa dal tribunale sul reclamo avverso il provvedimento che dispone la vendita all'incanto della quota indivisa del bene acquisita al compendio offerto in cessione (nella specie, trattavasi della quota della moglie, socia della società ammessa al concordato), non potendo il suddetto provvedimento incidere su diritti, di natura sostanziale, del comproprietario, atteso che la notificazione dell'avviso di pignoramento ai comproprietari non debitori è prescritta dall'art. 599 cod. proc. civ. nell'esclusivo interesse del creditore pignorante, che l'audizione degli interessati davanti al giudice dell'esecuzione (art. 600 cod. proc. civ. e 180 disp. att. stesso codice) non autorizza le persone convocate a proporre istanze e che la vendita di quota indivisa, a differenza della separazione in natura, non determina alcuna diminuzione del compendio comune né comporta alcuna restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poiché il rapporto di comunione non viene sciolto e la successiva divisione investe necessariamente anche la quota espropriata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 180, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 180, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)