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Sez. 1, Sentenza n. 17531 del 01/08/2014 (Rv. 632543 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rimessione della causa sul ruolo al fine di dichiarare l'interruzione del processo - Successiva ordinanza interruttiva - Natura dei rispettivi provvedimenti - Appellabilità o ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Tutela della parte interessata - Modalità.
Stato
decisa il 2014-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632543-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il provvedimento di rimessione della causa sul ruolo finalizzato a dichiarare l'interruzione del processo rappresenta un "minus" rispetto al "plus" costituito dalla successiva ordinanza interruttiva ed ha, come quest'ultima, natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, comportando, la seconda, soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione, o, in mancanza, fino all'estinzione. Ne consegue che, avverso tali provvedimenti, è inammissibile l'appello ed il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confranti del giudice, che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)