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Sez. 3, Ordinanza n. 4733 del 28/02/2007 (Rv. 598542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo dell'interruzione - Natura - Ordinatoria - Anche se adottato con sentenza - Conseguenze - Inappellabilità e non ricorribilità in cassazione.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il provvedimento che dichiara l'interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all'estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente avverso detto provvedimento, anche se emesso irritualmente nella forma di sentenza, è inammissibile sia l'appello, sia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)