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Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 09/05/1985 (Rv. 440644 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440644-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CONDIZIONI.*

L'erronea qualificazione giuridica di un rapporto è denunziabile in Sede di legittimità sotto il profilo della falsa applicazione di norme di diritto, allorché il giudice del merito abbia accertato gli elementi costitutivi del rapporto stesso - tanto dal punto di vista oggettivo quanto in riferimento alle finalità perseguite dalle parti - ed abbia, poi, errato nel sussumerlo sotto una disciplina giuridica diversa da quella sua propria in base agli elementi di fatto accertati. (V 3138/79, mass n 399496; (V 2900/79, mass n 399235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)