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Sez. L, Sentenza n. 21216 del 05/10/2009 (Rv. 610674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Preavviso di licenziamento - Efficacia - Meramente obbligatoria - Conseguenze - Esercizio della facoltà di recesso con effetto immediato - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Computo di tale indennità nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO

Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva. Ne consegue che tale indennità non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)