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Sez. L - , Sentenza n. 17606 del 21/06/2021 (Rv. 661518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso non lavorato - Raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria ai fini del conseguimento dell'indennità ordinaria - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO

In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 182 art. 73 com. 2, Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)