Sez. 1, Sentenza n. 3670 del 28/05/1988 (Rv. 458938 - 01)
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - GUARDIE VOLONTARIE - DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E PROTEZIONISTICHE RICONOSCIUTE - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 357 COD. PEN. - NATURA GIURIDICA DEI RELATIVI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA SULLA CACCIA - ATTI PUBBLICI.*
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - GUARDIE VOLONTARIE - DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E PROTEZIONISTICHE RICONOSCIUTE - QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 357 COD. PEN. - NATURA GIURIDICA DEI RELATIVI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA SULLA CACCIA - ATTI PUBBLICI.*
Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute, nell'ambito dei compiti di vigilanza contemplati dagli artt. 27 e 28 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (sostanzialmente corrispondenti, nella regione Veneto, a quelli previsti dalla legge regionale 14 luglio 1978 n. 30), hanno qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 cod. pen. (ancorché siano prive di funzioni di polizia giudiziaria). Ne consegue che i verbali di accertamento di infrazioni alla disciplina sulla caccia, redatti dalle suddette guardie, sono Atti pubblici, muniti del valore probatorio di cui all'art. 2700 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Legge 27/12/1977 num. 968 art. 27 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 art. 28 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 art. 40, Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)