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Sez. 1, Sentenza n. 10823 del 10/11/1990 (Rv. 469707 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VERBALE REDATTO DAGLI AGENTI ACCERTATORI DELLA CONTRAVVENZIONE - VALORE PROBATORIO - VALIDITÀ DI ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469707-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - VERBALE REDATTO DAGLI AGENTI ACCERTATORI DELLA CONTRAVVENZIONE - VALORE PROBATORIO - VALIDITÀ DI ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio d'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689, il verbale, redatto dagli agenti accertatori della violazione, non ha l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., con la conseguente esclusione della necessità della querela di falso per contestare i fatti che detti pubblici ufficiali dichiarino da loro compiuti od avvenuti in loro presenza, considerato che l'indicato valore di prova legale, se trova giustificazione in causa che si svolga fra contendenti in posizione paritaria, non si concilia in un processo inerente al fondamento di pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, perché implicherebbe l'attribuzione a questa del potere di precostituirsi, con detta efficacia privilegiata, la prova documentale della pretesa stessa. (contra 4867/88, mass n 459685; (contra 3670/88, mass n 458938; (contra 6628/83, mass n 431358; (contra 641/79, mass n 396792).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)