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Sez. 3, Sentenza n. 12410 del 16/06/2016 (Rv. 640410 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Spese per iscrizione di ipoteca giudiziaria - Autoliquidazione in precetto - Esclusione - Fondamento - Modalità di recupero - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640410-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2846, Cod. Civ. art. 2855, Cod. Proc. Civ. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)