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Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 20/06/1959 (Rv. 880807 - 01)

IPOTECA - SPESE DI ISCRIZIONE - OBBLIGO DEL DEBITORE - GENERALITÀ DEL PRINCIPIO.
Stato
decisa il 1959-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880807-01

IPOTECA - SPESE DI ISCRIZIONE - OBBLIGO DEL DEBITORE - GENERALITÀ DEL PRINCIPIO.

La norma dell'art. 2846 cod. civ., che pone a carico del debitore le spese di iscrizione dell'ipoteca, deve ritenersi dettata per qualsiasi specie di ipoteca, e quindi anche per l'ipoteca giudiziale e per la legale, nonostante che a queste ultime non sia riferibile la salvezza di patto contrario, contenuta nello stesso citato articolo con evidente riguardo all'ipoteca convenzionale. Ne deriva che al creditore, il quale abbia preceduto, in base a sentenza di condanna, alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale, non puo negarsi il diritto di agire in executivis per il recupero delle spese erogate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2846

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)