Sez. 3, Sentenza n. 3653 del 13/01/1982 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153105 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - STAZIONI DI SERVIZIO - OLII MINERALI IN CONFEZIONE - RECIPIENTI SINO A 20 KG. E GIACENZE NON SUPERIORI A 5 Q.LI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E CERTIFICATI DI PROVENIENZA - ESENZIONE - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - NECESSITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - STAZIONI DI SERVIZIO - OLII MINERALI IN CONFEZIONE - RECIPIENTI SINO A 20 KG. E GIACENZE NON SUPERIORI A 5 Q.LI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E CERTIFICATI DI PROVENIENZA - ESENZIONE - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - NECESSITÀ.*
L'art. 5 bis d.l. 5 maggio 1957, n. 271 conv. In legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore oli minerali) esonera gli esercenti delle stazioni di servizio e dei distributori fissi di carburanti dall'Obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonché dal connesso vincolo del certificato di provenienza, limitatamente agli oli minerali lubrificanti confezionati in recipienti del contenuto massimo di 20 chilogrammi, sempreché la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali; ma nulla dispone circa il trasporto di detti prodotti, che perciò deve ritenersi in ogni caso soggetto all'Obbligo dell'accompagnamento con il certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità, quando siano destinati ai depositi ed agli altri esercizi di cui all'art. 1, a norma dello art. 5, secondo comma, che vieta l'introduzione in detti depositi ed esercizi degli oli minerali non scortati dal certificato in argomento.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)