Sez. 3, Sentenza n. 9665 del 18/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155702 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO OBBLIGATO ALLA PREVENTIVA DENUNZIA ALL'UTIF - TRASPORTO DI QUANTITÀ INFERIORE AI DIECI QUINTALI - OBBLIGO DI MUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA A CARICO DEL TRASPORTATORE - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DESTINATARIO OBBLIGATO ALLA PREVENTIVA DENUNZIA ALL'UTIF - TRASPORTO DI QUANTITÀ INFERIORE AI DIECI QUINTALI - OBBLIGO DI MUNIRSI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA A CARICO DEL TRASPORTATORE - ESCLUSIONE.*
In tema di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, di cui al d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474, non sussiste la responsabilità del trasportatore quando la quantità di olio trasportato non ecceda i dieci quintali e ciò anche se il destinatario della merce sia uno dei depositi od esercizi obbligati alla denuncia utif. Invero, dal combinato disposto degli artt. 1, 5, secondo comma, e 15 del d.l. citato e dall'art. 13 del d.m. 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza, si evince che il legislatore non ha inteso sottoporre a controllo il trasporto di partite di piccola quantità, bensì l'introduzione del prodotto senza il prescritto documento, quando esso sia richiesto - ne consegue che, in tal caso, la responsabilità ricade sul destinatario qualora egli non rifiuti la merce sprovvista del documento di accompagnamento. (V mass n 116221; (V mass n 125868; (V mass n 125869; (V mass n 130962; (V mass n 134108; (V mass n 152532; (V mass n 153105; (V mass n 154406).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)