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Sez. L, Sentenza n. 9492 del 13/09/1993 (Rv. 483741 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Azienda concessionaria di servizi di rimorchio entro i porti - Destinazione ai servizi di emergenza di alcuni dipendenti in occasione di uno sciopero - Indisponibilità conseguente di detti lavoratori per lo svolgimento dei normali servizi commerciali - Parziale inadempimento della prestazione dovuta - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483741-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere

Nell'ipotesi in cui in occasione di uno sciopero l'azienda concessionaria di servizi di rimorchio entro i porti destini ai servizi di emergenza (dei quali è tenuta a garantire l'espletamento) alcuni dipendenti, con l'adesione delle organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero, l'indisponibilità di detti lavoratori per lo svolgimento dei normali servizi commerciali non può essere considerata come parziale inadempimento della prestazione dovuta - con conseguente esclusione del diritto all'intera retribuzione - se la destinazione ai servizi di emergenza è di per sè ostativa all'espletamento di altri compiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)