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Sez. L, Sentenza n. 17082 del 08/08/2011 (Rv. 618763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Rimorchio nei porti - Servizio pubblico essenziale - Obbligo di preavviso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione della legge sullo sciopero, il servizio di rimorchio nei porti, sebbene non espressamente citato nell'elenco (non tassativo) contenuto nell'art. 1, comma 2, della legge n. 146 del 1990, costituisce un servizio pubblico essenziale, non frazionabile, ai fini della esenzione dall'obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l'esclusione dall'astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero. Pertanto, in tale ambito, lo sciopero dev'essere effettuato nel rispetto dell'obbligo di dare il preavviso minimo previsto dall'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, salvo che non ricorrano le situazioni considerate dal comma 7 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 30/06/2000 num. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)