Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14966 del 06/09/2012 (Rv. 624537 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Liquidazione - Indennità - Revisione del criterio legale determinativo - Passaggio in giudicato - Attitudine - Condizioni - Ricorso incidentale - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'importo unitario, in base al quale è stata effettuata dal giudice di merito la liquidazione del pregiudizio, pur in assenza di ricorso incidentale, non è suscettibile di passare in giudicato, trovando applicazione, in materia, il principio - enunciato con riferimento alla indennità di espropriazione, ma di portata generale - secondo cui non è concepibile un'acquiescenza al criterio legale di determinazione dell'indennità stessa, posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'impugnante è l'indennità, da liquidarsi nella misura di legge, non l'indicato criterio legale in sé considerato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)