Sez. 1, Sentenza n. 21143 del 10/10/2007 (Rv. 600813 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Diversità strutturale e funzionale dell'obbligazione relativa all'indennità di esproprio e di quella risarcitoria da occupazione appropriativa - Effetti sulla portata decisoria delle sentenze non definitive - Formazione di un giudicato autonomo in ordine all'individuazione del criterio legale di stima - Esclusione - Giudicato sulla sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento del danno da occupazione appropriativi - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La radicale diversità strutturale e funzionale dell'obbligazione relativa all'indennità di esproprio e di quella risarcitoria da occupazione appropriativa giustifica la diversa portata decisoria delle sentenze non definitive nei due campi. Nel primo caso non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo in ordine all'individuazione del criterio legale di stima, né è concepibile l'acquiescenza al criterio stesso, posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non l'indicato criterio legale, con la conseguenza che in sede di pronuncia definitiva debbono essere applicati i criteri di liquidazione previsti dalla legge in quel momento. Di contro, in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, può formarsi il giudicato sulla sentenza non definitiva di condanna generica la quale, oltre che sull'"an debeatur", si sia in concreto pronunciata anche sul pregiudizio sofferto dal proprietario dell'immobile in conseguenza della condotta illecita dell'amministrazione espropriante, commisurandolo alla diminuzione patrimoniale corrispondente al valore, ad una certa data, del bene sottrattogli.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)