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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 147 del 1976

Decisione
decisa il 1976-06-15, depositata il 1976-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:147
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8396

  • Lavoro (rapporto di)
  • Contratti collettivi di lavoro
  • Dipendenti delle aziende commerciali
  • D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481
  • Rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958
  • Assunta violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
  • Questione di interpretazione di norme
  • Competenza del giudice ordinario
  • Inammissibilità della questione davanti alla corte.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali; analoghe questioni infatti sono già state dichiarate inammissibili sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione di norme direttamente risolubile dal giudice ordinario. Cfr.: sentt. nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974; 65, 68, 101 e 196 del 1975.

Norme impugnate

  • d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra la società Jolly Pubblicità e Martinuzzi Italo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68, 101, 196 del 1975 sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione direttamente risolubile dal giudice ordinario.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, sollevata dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze