Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 147 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8396
- Lavoro (rapporto di)
- Contratti collettivi di lavoro
- Dipendenti delle aziende commerciali
- D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481
- Rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958
- Assunta violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
- Questione di interpretazione di norme
- Competenza del giudice ordinario
- Inammissibilità della questione davanti alla corte.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali; analoghe questioni infatti sono già state dichiarate inammissibili sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione di norme direttamente risolubile dal giudice ordinario. Cfr.: sentt. nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974; 65, 68, 101 e 196 del 1975.
Norme impugnate
- d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra la società Jolly Pubblicità e Martinuzzi Italo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68, 101, 196 del 1975 sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione direttamente risolubile dal giudice ordinario.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, sollevata dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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