Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021 (Rv. 663124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)