Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006 (Rv. 592481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per cassazione ex art.111, settimo comma Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti; è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 306, non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)