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Sez. 5, Sentenza n. 6242 del 02/03/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135892 - 01

PARTE CIVILE - DANNI - PROCEDIMENTO PENALE PER LESIONI COLPOSE CAGIONATE IN UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDANNA DELLO STESSO AL RISARCIMENTO DEL DANNO VERSO LA PARTE CIVILE - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135892-01

PARTE CIVILE - DANNI - PROCEDIMENTO PENALE PER LESIONI COLPOSE CAGIONATE IN UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - CONDANNA DELLO STESSO AL RISARCIMENTO DEL DANNO VERSO LA PARTE CIVILE - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 10-17 febbraio 1972, n 29, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dello art 23 cod proc pen, nella parte in cui impedisce l'esame del ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile contro sentenza di proscioglimento dell'imputato, resta in vigore il principio, contenuto nello stesso articolo, secondo cui il giudice penale non puo decidere sull'Azione civile quando dichiara non doversi procedere a carico dell'imputato o pronuncia assoluzione per qualsiasi causa. Pertanto il giudice, nell'assolvere l'imputato per insufficienza di prove dal reato di lesioni colpose cagionate in un incidente automobilistico non puo condannare l'imputato stesso al risarcimento del danno verso la parte civile per non aver fornito la prova liberatoria ex art 2054, comma primo cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)