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Sez. 1, Sentenza n. 4425 del 04/05/1998 (Rv. 515031 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso la consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione - Opposizione - Criteri di liquidazione.
Stato
decisa il 1998-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio d'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, per procedere alla liquidazione del compenso devono essere richiamati la qualità e la completezza dell'attività espletata, applicando il parametro di stima ricollegabile - in concreto e non in astratto - ai quesiti proposti e alle risposte fornite.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)