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Sez. 1, Sentenza n. 7837 del 23/09/1994 (Rv. 487873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso al consulente tecnico di ufficio - Liquidazione - Decreto - Opposizione - Compenso - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Al fine della liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, il tipo di consulenza va individuato sulla base dell'accertamento richiesto dal giudice; nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso, applicando il parametro di stima ricollegabile, in concreto (non già in astratto), ai quesiti proposti ed alle risposte data dal consulente (affermando tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito nella parte in cui la stessa, nella determinazione del compenso spettante ad un architetto dal giudice dell'esecuzione della stima di un complesso immobiliare pignorato, aveva applicato, sul totale una decurtazione del 50 per cento, sul presupposto che l'esperto era tenuto ad effettuare soltanto una valutazione sommaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 194, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)