Sez. L, Sentenza n. 1657 del 26/02/1985 (Rv. 439631 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - MERA TITOLARITÀ DELLA RAPPRESENTANZA DELLA ASSOCIAZIONE - INSUFFICIENZA - CONCRETO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEGOZIALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE - NECESSITÀ.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - MERA TITOLARITÀ DELLA RAPPRESENTANZA DELLA ASSOCIAZIONE - INSUFFICIENZA - CONCRETO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NEGOZIALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE - NECESSITÀ.*
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non e collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'avvenuto svolgimento di una siffatta attività (relativa, nella specie, alla stipulazione ed allo svolgimento di vari rapporti di lavoro) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)