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Sez. 6, Sentenza n. 2224 del 06/06/1996 Cc. (dep. 02/07/1996) Rv. 205879 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - NULLITÀ | Del decreto di rinvio a giudizio - Dichiarazione - Contestuale ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero - Abnormità di tale ordine - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205879-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - NULLITÀ

L'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero emesso dal giudice del dibattimento contestuale alla dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio costituisce provvedimento abnorme in quanto viola il principio della irretrattabilità dell'azione penale, esercitata definitivamente dall'organo dell'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio. (Affermando tale principio la Cassazione ha annullato un siffatto ordine rilevando che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al G.I.P. a norma dell'art. 185 comma terzo cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)