Sez. 6, Sentenza n. 416 del 04/02/1998 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210677 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Richiesta di rinvio a giudizio - Erronea o mancante indicazione delle persone offese - Incompleta specificazione dei fatti - Nullità - Anche di tutti gli atti successivi - Dichiarazione - Conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea/mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)