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Sez. L, Sentenza n. 6484 del 09/07/1994 (Rv. 487344 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo 30 marzo 1989 fra la S.p.A. Keller, le organizzazioni sindacali e la Regione Sicilia in tema di revoca o caducazione del licenziamento collettivo già intimato ai lavoratori, con la conseguente qualificazione della successiva comunicazione della stessa Società del 2 gennaio 1990 come nuovo licenziamento individuale.
Stato
decisa il 1994-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487344-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva ritenuto che, con l'accordo del 30 marzo 1989 fra la S.p.A. Keller, le organizzazioni sindacali e la Regione Sicilia, era stata disposta non la sospensione ma la revoca o caducazione del licenziamento collettivo precedentemente intimato ai lavoratori, per i quali si faceva ricorso alla C.I.G.S:; con la conseguenza che la comunicazione della stessa Società in data 2 gennaio 1990 era da qualificare come un nuovo licenziamento, e di natura non collettiva ma individuale, in ordine al quale la Società non aveva provato la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)