Sez. L, Sentenza n. 12389 del 23/08/2003 (Rv. 566199 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criterio della interpretazione letterale e ricostruzione della "ratio " del precetto contrattuale - Rapporto di reciproca integrazione tra i due criteri - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nella interpretazione del contratto va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale; tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di prioratì ma sono piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)