Sez. 3, Sentenza n. 1371 del 11/11/1982 Ud. (dep. 16/02/1983) Rv. 157460 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE AL REGISTRO NAVALE CIRCA LA DESTINAZIONE DI UN NATANTE - IPOTESI DI FALSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE AL REGISTRO NAVALE CIRCA LA DESTINAZIONE DI UN NATANTE - IPOTESI DI FALSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
La indicazione del proprietario di un natante - ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro - circa la destinazione che intende dare all'imbarcazione è una semplice dichiarazione di volontà dalla quale non consegue la formazione di un atto pubblico costitutivo di diritti o di doveri. (nella specie è stata esclusa ogni ipotesi di falsità nel caso di dichiarazione, contraria al vero, che l'imbarcazione fosse destinato al diporto). (Conf mass n 155575).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Regol. della Navig. Marittima art. 168, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 168, Regol. della Navig. Marittima art. 303, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 303, Regol. della Navig. Marittima art. 315, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 315, Legge 06/03/1976 num. 51 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)