Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 15/06/1982 Ud. (dep. 14/10/1982) Rv. 155575 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATI - IN ATTI PUBBLICI - FALSI GIUDIZI O DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A FALSA DICHIARAZIONE CIRCA LA FUTURA DESTINAZIONE DI UN NATANTE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATI - IN ATTI PUBBLICI - FALSI GIUDIZI O DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ - CONFIGURABILITÀ DEL FALSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A FALSA DICHIARAZIONE CIRCA LA FUTURA DESTINAZIONE DI UN NATANTE.*
Il delitto di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale o da privato in atto pubblico, concerne la falsa attestazione di fatti e non anche di semplici giudizi o dichiarazioni di volontà. Pertanto, non è punibile a norma dell'art. 483 cod. pen. colui che, nel presentare la prescritta dichiarazione in ordine alla destinazione di un natante, sia stato mendace nel manifestare l'intenzione di destinarlo a diporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 303, Regol. della Navig. Marittima art. 303, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 315, Regol. della Navig. Marittima art. 315, Legge 06/03/1976 num. 51 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)