Sez. 3, Sentenza n. 1503 del 07/12/1970 Ud. (dep. 09/02/1971) Rv. 116665 - 01
FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNZIA - AZIONE PENALE - IN GENERE - ESPERIBILITA DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO - FONDAMENTO NORMATIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ACCERTAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OMESSA DENUNZIA - AZIONE PENALE - IN GENERE - ESPERIBILITA DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO - FONDAMENTO NORMATIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ACCERTAMENTO.*
In forza dell'art 21 legge 7 gennaio 1929, n 4, poiche l'Azione penale per omessa presentazione della denunzia dei redditi ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta e divenuto definitivo, a norma delle leggi regolanti tale materia, il corso della prescrizione decorre non gia dal giorno di scadenza del termine entro cui si sarebbe dovuta effettuare la denuncia, bensi alla data in cui l'accertamento di essa sia divenuto definitivo. Cio perche, mentre in tema di Tributi indiretti, a norma dell'art 22 della stessa legge, e lo stesso giudice che ha la cognizione del reato, competente a risolvere anche la controversia concernente il tributo, in materia di Tributi diretti, invece, la questione tributaria deve essere risolta nella Sede sua propria, ossia dagli organi amministrativi, e, dove e previsto, dal tribunale civile. Pertanto, solo quando l'accertamento del tributo e divenuto definitivo (sempre che da esso sia risultato sussistente l'Obbligo tributario) puo farsi luogo all'Azione penalè da cio discende necessariamente che, per i reati concernenti i Tributi diretti, il mancato accertamento definitivo funziona come causa che impedisce l'instaurazione dell'Azione penale e, conseguentemente, la decorrenza del termine di prescrizione del reato. Tale accertamento, nella sua qualificazione giuridica, sebbene non sia una genuina ipotesi di pregiudizialita (determinante la sospensione del corso della prescrizione) si presenta del tutto assimilabile ai casi descritti nell'art 159 cod pen.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)