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Sez. 6, Sentenza n. 36710 del 26/06/2008 Cc. (dep. 24/09/2008) Rv. 241511 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro di beni confiscabili - Condizioni per il sequestro preventivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241511-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma secondo cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti", consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, nel confermare un decreto di sequestro strumentale alla confisca prevista dagli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., aveva desunto il coinvolgimento dell'indagato in una serie di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche esclusivamente dalla sua qualità di socio di una delle cooperative destinatarie dei contributi comunitari, senza far emergere a suo carico alcun elemento significativo a dimostrazione del tipo di condotta realizzata a titolo di concorso nei reati in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)