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Sez. 6, Sentenza n. 27710 del 14/04/2008 Cc. (dep. 07/07/2008) Rv. 240527 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240527-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e, quanto al "periculum in mora", nella presenza di seri indizi d'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza. (Fattispecie relativa all'impugnazione dell'ordinanza di conferma, in sede di riesame, del sequestro preventivo di un libretto di risparmio, di titoli e di una polizza vita nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 e 648-ter cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)