Sez. 2, Ordinanza n. 161 del 07/03/1985 (Rv. 439811 - 01)
USI CIVILI - IMPUGNAZIONI - TERMINI - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO NEI CONFRONTI DI PIÙ CONTROINTERESSATI - NOTIFICAZIONE A TUTTI NEL TERMINE PRESCRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1078 DEL 1930 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
USI CIVILI - IMPUGNAZIONI - TERMINI - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO NEI CONFRONTI DI PIÙ CONTROINTERESSATI - NOTIFICAZIONE A TUTTI NEL TERMINE PRESCRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1078 DEL 1930 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nelle controversie in materia di Usi civici, e con riguardo allo art. 4 primo comma della legge 10 luglio 1930 n. 1078, in base al quale il reclamo alla Corte d'appello deve essere notificato nel termine prescritto a tutti i controinteressati, senza possibilità di successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che la suddetta integrazione del contraddittorio resta consentita nel successivo giudizio di Cassazione (a norma dell'art. 8 primo comma della citata legge n. 1078 del 1930, che non deroga, a differenza dell'art. 4, al principio dell'art. 331 cod. proc. civ.), e che tale disparità di trattamento delle parti, rispettivamente nel giudizio d'appello ed in quello di Cassazione, non trova obiettiva giustificazione e può incidere negativamente sul diritto di difesa. (V 1056/78, mass n 390411; (V 3791/75, mass n 377997).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST., Legge 10/06/1930 num. 1078 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)