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Sez. 2, Sentenza n. 1056 del 02/03/1978 (Rv. 390411 - 01)

USI CIVICI - PROCEDIMENTO - NOTIFICHE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER L'ACCERTAMENTO DELLA DEMANIALITA CIVICA CONTRO TUTTI I POSSESSORI DELLE TERRE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO - NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI - REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RECLAMO AI SOLI DESTINATARI COSTITUITI DAVANTI AL COMMISSARIO NOMINATIVAMENTE INDIVIDUATI - INSUFFICIENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EVENTUALMENTE PER PUBBLICI PROCLAMI - NECESSITA - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390411-01

USI CIVICI - PROCEDIMENTO - NOTIFICHE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER L'ACCERTAMENTO DELLA DEMANIALITA CIVICA CONTRO TUTTI I POSSESSORI DELLE TERRE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO - NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI - REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RECLAMO AI SOLI DESTINATARI COSTITUITI DAVANTI AL COMMISSARIO NOMINATIVAMENTE INDIVIDUATI - INSUFFICIENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EVENTUALMENTE PER PUBBLICI PROCLAMI - NECESSITA - LIMITI TEMPORALI.*

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio di primo grado promosso davanti al Commissario degli Usi civici, per l'accertamento della demanialita civica contro tutti i possessori (o soggetti che vantano un titolo di proprieta privata) delle terre esistenti nel comprensorio che si afferma costituente Demanio civico o soggetto ad Usi civici, sia stato notificato per pubblici proclami, a costituire il regolare contraddittorio nel giudizio di appello non e sufficiente che il reclamo introduttivo sia notificato ai soli destinatari che si sono costituiti davanti al Commissario, individuati nominativamente, a meno che non risulti che detti costituiti si identificano con tutti coloro che erano destinatari della notifica eseguita in primo grado, dovendosi, altrimenti, integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, eventualmente mediante la notifica del reclamo per mezzo di pubblici proclami. L'integrazione del contraddittorio, pero, non puo avvenire anche dopo la scadenza del termine fissato per il reclamo dato che l'art 4 della legge n 1078 del 1933, stabilendo che detta impugnazione deve essere notificato nel termine a tutti coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, costituisce una norma speciale che deroga a quella generale contenuta nell'art 331 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)